Il modello ISE

Cos’è

L’ISEE, acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è un indicatore che valuta la situazione economica del nucleo familiare al fine di stabilire se un nucleo familiare abbia o meno il diritto all’accesso ad alcune prestazioni sociali e socio-sanitarie erogate da Enti o Istituzioni pubbliche. Tali prestazioni potranno essere erogate sia in denaro che in servizi.

Quindi l’ISEE è il parametro utilizzato come riferimento base per fissare le soglie oltre le quali non è ammesso l’accesso a tali prestazioni e/o per applicare tariffe differenziate in base alla condizione economica. Per determinare l’ISE si tiene conto di tre elementi: la situazione reddituale dei componenti il nucleo familiare, il loro patrimonio mobiliare e immobiliare ed un coefficiente che tiene conto sia della composizione del nucleo familiare che e delle sue caratteristiche (es. situazioni di invalidità ecc.).

La richiesta dell’ISEE

La richiesta dell’ISEE si effettua attraverso la cosiddetta DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), che l’utente presenta attraverso il CAF come autocertificazione. Attraverso la DSU il cittadino dichiara tutti gli elementi che entrano in gioco per la determinazione dell’ISEE. Alcuni dati, tuttavia, non devono essere dichiarati in forma di autocertificazione ma vengono acquisite automaticamente dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate (dichiarazioni dei redditi, Certificazioni Uniche ecc) e dell’INPS (pensioni, disoccupazioni CU ecc..).

COME SI OTTIENE L’ISEE
Il cittadino consegna al CAF o agli altri soggetti incaricati (Comune, INPS) la dichiarazione contenente i dati da autocertificati ed ottiene la ricevuta di avvenuta presentazione della DSU.

Il CAF o uno degli altri soggetti abilitati, trasmette i dati telematicamente al sistema informativo dell’ISEE gestito dall’INPS i dati autocertificati contenuti nella DSU.
Il sistema informativo ISEE, ricevuti i dati autocertificati, acquisisce gli altri dati necessari a completare la dichiarazione delle banche dati dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.

L’INPS, infine determina l’indicatore ISEE necessario al calcolo vero e proprio. Una volta determinato l’ISE corretto, l’Inps mette a disposizione del CAF o degli altri soggetti abilitati la cosiddetta attestazione INPS.

Nell’attestazione ISEE i cittadini troveranno, per ogni indicatore i seguenti elementi:

  • il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell’indicatore;
  • il valore dell’indicatore ISEE;
  • le prestazioni a cui è possibile accedere utilizzando l’indicatore calcolato;
  • le modalità̀ di calcolo dell’indicatore con dettaglio dei dati sintetici;
  • il periodo di validità̀ dell’attestazione ed eventuali omissioni/difformità̀ rilevate.

Capita talvolta, infatti, che i cittadini non riportano nella DSU i dati di rapporti finanziari con banche o con la posta di cui non avevano più memoria. L’INPS comunicherà allora che per un determinato codice fiscale (componente del nucleo) quel rapporto non è stato dichiarato. In questo caso è buona norma rifare una nuova DSU e richiedere nuovamente l’ISEE.

Poiché l’ISEE puo essere richiesto per più prestazioni, accanto all’ISEE Ordinario o Standard vi sono ulteriori e più specifici indicatori quali: 

  • ISEE per prestazioni agevolate per minori – utilizzato ad esempio per la richiesta dell’assegno di maternità, dell’assegno di sostegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, del Bonus Bebè, retta asili nido e altri servizi per l’infanzia ecc.;
  • ISEU per prestazioni universitarie utilizzato per la richiesta delle agevolazioni sulle tasse universitarie, mense, borse di studio ecc.;
  • ISEE per prestazioni socio‐sanitarie per persone maggiorenni con disabilità e/o non autosufficienti utilizzato ad esempio per richiedere l’assistenza domiciliare;
  • ISEE per prestazioni socio‐sanitarie residenziali utilizzato ad esempio per la richiesta di particolari prestazioni che prevedono ricoveri presso istituti, residenze socio­sanitarie assistenziali -­ RSA, RSSA, residenze protette, o ospitalità̀ alberghiera;
  • ISEE corrente previsto per chi già̀ ha un ISEE in corso di validità̀ e può̀ ottenere un ISEE sostitutivo, definito “corrente”, calcolato facendo riferimento ad un periodo di tempo più̀ vicino rispetto al momento della richiesta della prestazione. L’ISEE “corrente” consente di aggiornare i dati reddituali di uno o più̀ componenti del nucleo per i quali nei 18 mesi precedenti la richiesta di prestazione, si sia verificata una variazione della situazione lavorativa es. esempio risoluzione o sospensione del rapporto di lavoro) e una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella dell’ISEE calcolato in via ordinaria.

Documenti da presentare

  • Fotocopia documento del dichiarante/richiedente
  • Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico, anche per i
    familiari di extracomunitari 
  • Autocertificazione dello stato di famiglia aggiornato di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, comprensivo di coniugi con residenza diversa, ex coniugi separati legalmente ma con la stessa residenza, figli non coniugati e non residenti nel nucleo ma fiscalmente a carico
    (compilare nel modello allegato)
  • Contratto d’affitto con estremi di registrazione e totale canone
  • Sentenza nel caso di separazione/divorzio
  • 730 o UNICO 2018 redditi 2017 (non necessarie se le dichiarazioni sono state fatte nel nostro caf)
  • CU 2018 redditi 2017
  • Pensioni estere anno d’imposta 2017
  • Redditi assogettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta d’imposta per l’anno 2017 (compensi per lavori socialmente utili, rendite di previdenza complementare, compensi di incaricati alle vendite a domicilio con partita IVA, compensi per incrementi della produttività del lavoro)
  • Redditi esenti da imposta per l’anno 2017 (borse di studio, compensi per attività sportive
    dilettantistiche)
  • IRAP per imprenditori agricoli
  • Trattamenti assistenziali erogati dai Comuni o Enti pubblici per il 2017, a titoli di rimborso
    spese
  • Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero nell’anno 2017 e tassato esclusivamente
    all’estero
  • Reddito lordo 2017 dichiarato ai fini fiscali dai residenti all’estero iscritti all’AIRE, per
    coniugi e figli a carico
  • Assegni periodici per coniuge e figli, percepiti o corrisposti nel 2017
  • Certificazione attestante invalidità (grave, media, disabilità) che indichi l’Ente che ha rilasciato la certificazione, il numero di documento e la data di rilascio
  • Eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali e/o per assistenza personale
  • Targa o estremi di registrazione al P.R.A. per autoveicoli, motoveicoli, navi ed imbarcazioni da diporto, di proprietà alla data di presentazione della DSU
  • Documentazione attestante il patrimonio mobiliare anche detenuto all’estero (depositi
    bancari/postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio)
  • Tipologia e numero identificativo del rapporto patrimoniale, codice fiscale dell’istituto
    bancario o società di gestione del patrimonio, data di apertura ed eventualmente di chiusura
    dei rapporti patrimoniali
  • Saldo contabile al 31/12/2018 e giacenza media annua del 2018
  • Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio presentato
    ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti
  • Visure catastali, valore delle aree edificabili
  • Importo del debito residuo al 31/12/2018 per mutui di acquisto/costruzione di fabbricati
  • Valore IVIE degli immobili detenuti all’estero

in caso di genitori non coniugati e non conviventi, che non siano separati o divorziati e che non
siano tenuti al pagamento di assegni periodici di mantenimento da sentenza del giudice, va
aggiunta documentazione del genitore non convivente oppure va indicato il numero di protocollo e la data della DSU o del foglio FC9 “Componente Aggiuntiva” già in suo possesso.

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