IMU e TASI
L’IMU e la TASi sono tasse che hanno come base di calcolo la rendita catastale che l’aliquota che i comuni applicano in modo diverso ma sempre entro i limiti stabiliti dalla legge. Insieme alla TARI (tassa sui rifiuti), costituiscono la cosiddetta IUC (l’Imposta Unica Comunale).
IMU
COS’E’
L’IMU, imposta municipale unica o imposta municipale propria, Imu, è un’imposta di tipo patrimoniale, e si applica sul patrimonio immobiliare dei cittadini. È stata introdotta dal governo Monti con ala cosiddetta manovra Salva Italia nel 2011, prendendo il posto della vecchia ICI. È entrata a regime a partire dal 2015. Inizialmente l’IMU si applicava a tutto il patrimonio immobiliare, ivi compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze nonché ai terreni agricoli. Successivamente, dal 2014, come per la TASI, sono state escluse le prime abitazioni, ad eccezione di quelle di lusso (categoria catastale A1, A8 e A9.
L’IMU è dovuta invece per le seconde case e per tutti gli altri immobili Per “abitazione principale” si intende l’immobile, “iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Esenti dal pagamento anche gli immobili che sono equiparati all’abitazione principale, come unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa; fabbricati destinati ad alloggi sociali; alla casa assegnata al coniuge, dopo separazione o divorzio; un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, da Forze armate e Forze di polizia e dai vigili del fuoco; abitazioni di cittadini residenti all’estero o anziani e disabili residenti in istituti di ricovero. Esenti anche alcune tipologie di terreni agricoli.
IMU: QUANDO E QUANTO SI PAGA
L’importo dovuto deriva dalla base imponibile (la rendita catastale con rivalutazione del 5%) più l’aliquota stabilita dal Comune. Come la TASI, anche l’IMU si paga in due rate, normalmente il 16 giugno e il 16 dicembre oppure in una unica soluzione entro il 16 giugno. Anche in questo caso, il versamento si effettua attraverso il asi
TASI
COS’E’.
Il termine TASI sta per Imposta sui Servizi Indivisibili. E’ quindi una tassa rivolta alla copertura dei costi di quei servizi rivolti non direttamente al cittadino ma alla collettività intera. Sono considerati servizi indivisibili ad esempio, la manutenzione delle strade, la manutenzione del verde pubblico, la pubblica illuminazione e l’attività della polizia locale.
CHI LA DEVE PAGARE
Il pagamento dell’imposta spetta ai possessori di fabbricati o aree fabbricabili. Quindi il presupposto della tassa è il possesso di un immobile. Sebbene inizialmente si applicava a tutte gli immobili, con la legge di stabilità 2016, sono state escluse alcuni immobili quali i terreni agricoli e le prime case, fatta però eccezione per quelli di lusso di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9 . Sono ancora escluse dal pagamento della TASI le aree scoperte di pertinenza o accessorie, quelle non operative, e le aree comuni condominiali. Nel caso in cui i possessori sono più d’uno, è possibile dividere la quota fra di loro oppure è anche possibile che paghi uno solo per conto di tutti. Tuttavia, nel caso in cui l’importo venisse diviso fra più persone e uno di questi non provveda al pagamento, il comune può rifarsi sugli altri proprietari.
Un’altra distinzione viene fatta a seconda se l’immobile se il proprietario del bene non sia anche il possessore del bene stesso. La legge prevede, in questi casi, che al possessore sia richiesto il pagamento della TASI in una percentuale variabile dal 70% al 90%. Qualora il possessore, ad esempio l’affittuario, adibisca l’immobile a prima casa, il pagamento spetta al proprietario in una percentuale stabilita dal comune ai sensi del comma 681 del medesimo art. 1. Qualora il comune non abbia previsto nel regolamento questa circostanza, il pagamento spetterà al possessore nella misura del 90 %.
Si precisa che per la definizione di abitazione principale rilevante ai fini della TASI, occorre far riferimento alla medesima definizione stabilita per l’IMU dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, che la individua nell’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, ivi comprese le pertinenze nei limiti stabiliti dallo stesso comma 2.
QUANTO SI PAGA
La TASI viene calcolata applicando alla rendita catastale dell’immobile una aliquota stabilita dal comune per le differenti tipologie di immobile. L’aliquota base è dell’1% ma i comuni possono ridurla fino ad azzerarla oppure, possono aumentarla tenendo conte del limite imposto dalla legge alla somma delle percentuali per l’IMU e la TASI. Al 31/12/2016 tale limite era del 6% per la prima casa con classificazione A1, A8 e A9 e del 10,6% in tutti gli altri casi. La legge prevede per due tipologie specifiche di fabbricati un limite massimo, vale a dire:
- i fabbricati rurali strumentali per i quali l’aliquota della TASI non deve in nessun caso superare l’1‰;
- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota non può eccedere il 2,5‰.
Le uniche ipotesi di esenzione, previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, non interessano il cittadino e che citiamo qui solo per una maggiore informazione, riguardano gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi indicati destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e per le fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), e i) del D.Lgs. n. 504 del 1992. E’, inoltre, prevista l’esenzione per i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi.
QUANDO SI PAGA.
Come già detto, l’importo da pagare deriva dalla rendita catastale rivalutata del 5% e dall’aliquota stabilita dal comune. La TASI, così come l’imi l’IMU si paga in due rate, normalmente il 16 giugno e il 16 dicembre oppure in una unica soluzione entro il 16 giugno. Il versamento si effettua attraverso il modello F24 o bollettino di conto corrente postale.
Documenti da presentare
L’unico documento richiesto per la predisposizione degli F24 è la visura catastale degli immobili.
Se ti rivolgerai al nostro CAF ci faremo carico di verificare le aliquote fissate dai comuni dove si trovano gli immobili ed in vigore ed effettueremo il calcolo dell’importo e la stampa del modello di pagamento F24.